Restituito all’Egitto strumento per la cosmesi del 3700-3400 a.C., recuperato dai Carabinieri dell’Arte e appartenente al patrimonio archeologico dello Stato Egiziano.
La ‘tavolozza predinastica teriomorfa per cosmetici’ proviene da un contesto archeologico egiziano e risale alla seconda fase dell’epoca ‘Naqada II’ (circa 3700-3400 a.C.). Le tavolozze da cosmesi teriomorfe, ovvero a forma di uccello, rappresentano una classe di manufatti archeologici ben attestata nelle collezioni museali egiziane, e sono tra le testimonianze più rappresentative e iconiche delle culture pre-faraoniche. In particolare, la tavolozza in oggetto riveste un importante valore artistico, dato che rappresenta una sotto-tipologia, meno frequentemente attestata rispetto ad altre di sembianza teriomorfa, definita “double/two bird-head palette”.
La tavolozza è stata sequestrata nel settembre 2022 dai Carabinieri del Nucleo Tpc di Venezia, nell’ambito dell’operazione internazionale di polizia ‘Pandora VII’, in collaborazione con l’Ufficio delle Dogane di Vicenza: si tratta di uno dei primi casi di applicazione del nuovo reato d’Importazione illecita di Beni Culturali, introdotto nell’ordinamento italiano da una Legge del 2022, in ottemperanza al Regolamento Europeo 880/2019 e alla Convenzione di Nicosia.
Presso il Consolato Generale della Repubblica Araba d’Egitto di Milano, lo scorso 10 ottobre 2023, la tavoletta è stata consegnata a S.E. l’Ambasciatrice Manal Abdeldayem, dal Comandante del Gruppo CC TPC di Monza Ten. Col. Giuseppe Marseglia, alla presenza di rappresentanti del Ministero della Cultura e del Museo Egizio di Torino.
Nel corso della conferenza stampa, il Comandante del Nucleo Carabinieri Tpc di Venezia, Magg. Emanuele Meleleo, ha evidenziato come il bene sia stato individuato: importato a Vicenza dal Regno Unito, non era accompagnato da alcun documento che attestasse l’originaria provenienza, la legittimità della proprietà privata, la liceità della circolazione, stante la normale appartenenza dei beni archeologici egiziani allo Stato d’Egitto, nonché a fronte del divieto di esportazione degli stessi.
In materia di compravendite perfezionatasi all’estero, alla luce della Convenzione Unesco di Parigi del 1970, il contratto di acquisto di un bene d’interesse culturale stipulato in base a una normativa nazionale, in contrasto con il divieto di esportazione vigente nel paese di origine del bene, non costituisce idoneo titolo di proprietà.
L’azione investigativa si è avvalsa del Servizio di Cooperazione Internazionale di polizia e del Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano; nonché di esami tecnici e storico-artistici sul bene, anche in relazione alla sua provenienza, effettuati dai funzionari archeologi della Soprintendenza A.B.A.P. per il Comune di Venezia e Laguna e studiosi del Museo Egizio di Torino.
C.S.M.
Comunicato Stampa, 10 ottobre 2023